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IL GATTO PETTEGOLO: DIRETTIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

Buongiorno readers,
oggi inizio subito con il parlarvi di un argomento che ha suscitato molto rumore sia in rete che nel mondo che ormai frequento da alcuni anni, ovvero la Blogosfera.
Di cosa sto parlando? Ma ovviamente della nuova direttiva sul diritto d'autore. Una consulente legale molto brava e efferata, ha risposto a qualche mia domanda.


DIRETTIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

Intervista alla nostra CONSULENTE LEGALE, Zuleika Falcioni.
ZULEIKA FALCIONI

Mi definisco una “consulente legale free lance” perché collaboro con molti studi legali specializzati in diverse materie del diritto, cercando di essere sempre al passo con le problematiche che attanagliano quotidianamente il cittadino. Dopo una prima valutazione della problematica, se necessario, divento il trait d’union tra chi ha bisogno di un aiuto ed il professionista specializzato a risolverla.
⭐ Zuleika, partiamo subito con la domanda che più interessa il mondo di noi blogger: è cambiato qualcosa dal 12 settembre scorso con l’approvazione da parte del Parlamento Europeo della c.d. “direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale”?

Cara Sonia, non voglio farti stare con il fiato sospeso fino alla fine dell’intervista.
Ti dico subito che, al momento, tu e i tuoi colleghi potete continuare ad operare sui vostri blog come avete sempre fatto, ovviamente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria attualmente vigente.
E’ bene chiarire infatti che la direttiva a cui ti riferisci non ha ancora terminato il suo iter di approvazione.

Attraverso una serie di letture, il Parlamento europeo ed il Consiglio esaminano e modificano il testo della proposta. Se le due istituzioni si trovano d’accordo sugli emendamenti, la proposta di legge è adottata. Dovremo, pertanto, attendere ancora la decisione del Consiglio Europeo e nel mentre gli Stati Membri potranno presentare le loro osservazioni.

Successivamente all’approvazione definitiva della Direttiva, seguirà tutto l’iter dei singoli Stati per adeguare la propria normativa interna alla Direttiva. Non si tratta di un percorso rapido né tanto meno semplice scontrandosi anche con le differenti opinioni politiche degli Stati membri.

⭐ Ma cos’è il diritto d’autore?

Il diritto d’autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale che patrimoniale.

Il diritto morale nasce nel momento di creazione dell’opera, garantisce all’autore la possibilità di rivendicare la paternità della propria opera, oltre a mantenerne la sua integrità, ed ha una durata illimitata nel tempo. In Italia la paternità dell'opera è irrinunciabile e dopo la morte dell’autore, gli eredi possono manifestare e rivendicare senza limiti temporali i diritti morali dell'autore deceduto.

Il diritto patrimoniale permette all'autore di utilizzare e sfruttare economicamente la propria opera in ogni forma e modo e gli consente di impedire che terze persone possano servirsene a fini economici. L’utilizzo dell’opera è consentita solamente attraverso una licenza d’uso e sino al 70° anno dalla morte dell’autore. Successivamente l’opera diventa di Pubblico dominio non necessitando quindi di licenza alcuna. L’autore può tuttavia scegliere di non avvalersi pienamente di questo suo diritto concedendo al pubblico l’utilizzo della sua opera: si tratta di opere a “contenuto libero”. Oppure può concedere licenze d’uso di diversa elasticità per consentire la riproduzione, la condivisione, persino la rielaborazione dell’opera e sono le cosiddette “Creative Commons”.

⭐ Che differenza c’è con il copyright?

Il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia, la Spagna e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright. Le prime norme relative a questo istituto furono emanate, infatti, nel XVI secolo dalla monarchia inglese con la volontà di operare un controllo sulle opere pubblicate nel territorio.

Il copyright è un diritto esclusivo alla copia (copy - right, appunto) di opere dell’ingegno ed è quindi un diritto dell'editore, non dell'autore. I diritti di quest’ultimo (Author's rights), nel mondo anglosassone vengono comunque regolamentati all'interno della legge che gestisce il copyright, da qui la confusione tra i termini.

⭐ Perché c’è bisogno di questo intervento dell’Unione Europea in materia di diritto d’autore?

Per risponderti ti riporto esattamente quanto riportato nella relazione di introduzione alla Direttiva, anche per farti comprendere qual è l’obiettivo primario di questo provvedimento: “l'evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli di business e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore. Nel nuovo contesto i titolari di diritti incontrano difficoltà nel momento in cui cercano di concedere una licenza e di essere remunerati per la diffusione online delle loro opere, il che potrebbe mettere a rischio lo sviluppo della creatività europea e la produzione di contenuti creativi." Occorre perciò garantire che gli autori e i titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e di altro materiale.

In pratica, il nuovo business creato attraverso internet ha prodotto enormi guadagni a piattaforme che pubblicano indistintamente contenuti senza corrispondere nulla di quei guadagni agli autori dell’opera.

In passato la Spagna ha legiferato in modo da proteggere maggiormente il diritto d’autore e per tutta risposta Google News decise di interrompere l’attività nel paese. Agire a livello comunitario renderebbe improbabile per Google o per gli altri provider rinunciare all’intero mercato europeo.

Data quindi la natura trasfrontaliera della materia e per evitare di frammentare il mercato interno ed avere distorsioni della concorrenza, l’UE ha ritenuto di dover intervenire a livello comunitario armonizzando le normative degli Stati membri e lasciando loro - attraverso la direttiva - la piena libertà quanto alla scelta della forma e dei mezzi da utilizzare.

⭐ Perché le modifiche del 12 settembre stanno suscitando così tante polemiche?

Le norme giuridiche hanno sempre diverse interpretazioni: in tal caso c’è chi sostiene che le modifiche apportate dal Parlamento alla proposta della Commissione - in particolare agli articoli 11 e 13 - nel tentativo di colpire i prestatori di servizi della società dell’informazione, come Google o Facebook, abbiano limitato il libero utilizzo, da parte degli utenti finali, dei contenuti della rete.

E’ bene ribadire, invece, che nella proposta di direttiva è ben chiara l’intenzione da parte dell’UE di garantire un più ampio accesso e una maggior diffusione dei contenuti in rete cercando al contempo di tutelare i diritti degli autori e degli altri titolari di diritti.

⭐ Puoi spiegarci meglio cosa dicono questi 2 articoli?

L’art. 11 chiede agli Stati membri di prevedere, nella normativa interna, un’equa e proporzionata remunerazione agli editori per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi. E conseguentemente di destinare una quota di tali proventi a favore degli autori.

In sostanza, si impone ai provider digitali di remunerare gli editori nel momento della pubblicazione di un link relativo ad una loro opera. Per tale motivo tale articolo è stato denominato Link tax.

Per la tua tranquillità, cara Sonia, tale disciplina non si estende al semplice collegamento ipertestuale né all’uso fatto dai singoli utenti per fini non commerciali. Questi ultimi, quindi potranno continuare a condividere gratuitamente i contenuti pubblicati dagli editori.

L’articolo 13, invece, vuole evitare che i prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, gestiscano tutti i contenuti allo stesso modo, senza pagare alcunché.

Tali soggetti potranno continuare a pubblicare contenuti non protetti dal diritto da autore mentre avranno l’onere di ottenere una licenza dai titolari dei diritti o, comunque, prevedere un equo compenso per l’uso delle opere protette dal diritto d’autore.

Per individuare la natura di tali contenuti dovranno utilizzare tecnologie specifiche , come ad esempio un sistema di filtro, simile a quello già utilizzato da Youtube, che permetterà di selezionare e monitorare i contenuti.

Per gli utenti respinti che vorranno ottenere la pubblicazione dei loro contenuti non protetti dal diritto d’autore ed erroneamente censurati, dovrà essere previsto un sistema di reclamo rapido ed efficiente.

E’ bene tuttavia specificare che dalla definizione di “prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line” restano escluse le micro e le piccole imprese e i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, come ad esempio Wikipedia.

⭐ Quindi questa nuova direttiva non tocca direttamente il mondo dei Blog?

Sicuramente la direttiva intende disciplinare diversamente le attività poste in essere dai grandi provider che finora hanno realizzato grandi profitti in Europa a discapito di editori ed artisti, dando a questi ultimi maggiori tutele.

Relativamente ai Blog, invece, quando sono tali e non mascherano una testata giornalistica, sono esclusi totalmente da questa normativa, a maggior ragione se non hanno finalità lucrative.


Allora questo articolo è servito a sciogliervi qualche dubbio? Spero propriodi sì, buona giornata a tutti la vostra gattara,

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